Privacy Green Pass? 100% illegale

Trattiamo in questo articolo della cosiddetta Certificazione verde per Covid 19 e lo facciamo in maniera fondata, attraverso la pubblicazione di stralci che riteniamo significativi della delibera del 23 aprile 2021 rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; il green pass istituito con il decreto legge 52 del 22 aprile 2021 non rappresenta una valida base giuridica; dal punto di vista della privacy è illegale, secondo noi, frutto di dittatura.

La delibera che citiamo dello scorso 23 aprile, è un documento ufficiale emesso e pubblicato in Gazzetta Ufficiale dal Garante per la Protezione dei Dati Personali ed è denominato per esteso “Avvertimento in merito ai trattamenti effettuati relativamente alla certificazione verde per COVID-19, prevista dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. (Provvedimento n. 156). (21A02576) (GU Serie Generale n.104 del 03-05-2021)”.

Intendiamo qui proporre in maniera divulgativa e rigorosa il contenuto dell’atto al fine di fare conoscere la sua esistenza e il suo contenuto, trattasi infatti di un pronunciamento statale ufficiale che a nostro avviso tutti dovrebbero conoscere e a cui rimandiamo in ogni caso previa la lettura diretta sul sito web gazzettaufficiale.it

Il garante per la protezione dei dati personali con le dovute premesse traccia il quadro della situazione che deriva dall’attuazione del certificato verde e suo utilizzo, poi in merito osserva :

Per i profili di competenza dell'Autorita' si osserva che il decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, non rappresenta una valida base giuridica per l'introduzione e l'utilizzo dei certificati verdi a livello nazionale. Nel progettare l'introduzione della certificazione verde, quale misura volta a contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, si ritiene che non si sia tenuto adeguatamente conto dei rischi, di seguito illustrati, che  l'implementazione della misura determina per i diritti e le liberta' degli interessati, e, quindi, non siano state adottate le misure tecniche e organizzative adeguate per attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, integrando nel trattamento degli stessi le garanzie necessarie a soddisfare i requisiti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 e a tutelare i diritti degli interessati (art. 25, par.   1,   del regolamento)."

In particolare,  si ritiene che le disposizioni di cui al decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, presentino le seguenti criticita':  

  •     1. Mancata consultazione del Garante

[...] Il carattere di urgenza della norma non costituisce condizione

ostativa al preventivo coinvolgimento dell'Autorita', atteso che il

Garante, nell'ultimo anno, consapevole della necessita' che le

disposizioni sottoposte alla sua   attenzione   fossero   adottate

tempestivamente, ha sempre reso i pareri di propria competenza sugli

atti normativi predisposti in merito all'emergenza sanitaria in tempi

molto ristretti, fornendo, laddove necessario, il proprio parere

anche d'urgenza a firma del Presidente

[...] Nell'imminenza dell'adozione del predetto decreto   legge,   il

Presidente ha inoltre inviato una nota al Presidente del Consiglio

dei ministri e al Ministro della salute proprio in merito al

necessario coinvolgimento dell'Autorita' in   fase   di   adozione

dell'atto normativo in materia di passaporti vaccinali (note del 21

aprile 2021).

]...] Si segnala inoltre che l'introduzione della certificazione verde,

quale misura   volta   a   contenere   e   contrastare   l'emergenza

epidemiologica da Covid-19, determinando un trattamento sistematico

di dati personali, anche relativi alla salute, su larga scala, che

presenta un rischio elevato per i diritti e le liberta' degli

interessati in relazione alle conseguenze che possono derivare alle

persone con riferimento alla limitazione delle liberta' personali,

avrebbe reso sicuramente opportuno   effettuare   una   preventiva

valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35,   par.   10   del

regolamento. Cio', in particolare, in quanto la misura, prevista dal

decreto legge, entra in vigore sin dal giorno successivo alla sua

pubblicazione.

  • 2. Inidoneita' della base giuridica

  Come anzidetto il predetto decreto-legge non rappresenta una valida

base giuridica per l'introduzione e l'utilizzo dei certificati verdi

a livello nazionale in quanto risulta privo di alcuni degli elementi

essenziali richiesti dal regolamento (articoli 6, par. 2 e 9) e dal

codice in materia di protezione dei dati personali (articoli 2-ter e

2-sexies).[...] L'assenza di una puntuale indicazione delle finalita' non consente

neanche una valutazione in ordine alla compatibilita' delle predette

certificazioni con quanto previsto a livello europeo, tenuto peraltro

anche conto che il loro utilizzo sembrerebbe essere temporaneo in

attesa dell'adozione delle analoghe   certificazioni   individuate

dall'Unione europea.

Al riguardo, si rileva che la norma   risulta   anche   priva

dell'indicazione delle motivazioni in forza delle quali si rende

necessario introdurre, in via provvisoria, le predette certificazioni

verdi, stante la prossima adozione della proposta di regolamento del

Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato verde digitale

(2021/0068 (COD) del 17 marzo 2021), con riferimento alla quale sono

state fornite indicazioni dal Comitato europeo per la protezione dei

dati (EDPB) e dall'European Data Protection Supervisor (EDPS)

nel parere congiunto reso il 31 marzo 2021

[...] La mancata indicazione delle motivazioni che hanno indotto il

Governo all'adozione provvisoria delle predette certificazioni, in

attesa degli analoghi documenti previsti a livello unionale, non

permette infine di valutare se lo stesso abbia tenuto in debita

considerazione i rischi di eventuali disallineamenti in merito alle

caratteristiche e alle funzionalita' dei due documenti.

  • 3. Principio di minimizzazione dei dati

  Il decreto-legge viola il principio di minimizzazione dei dati

secondo cui gli stessi devono essere adeguati, pertinenti e limitati

a quanto necessario rispetto alle finalita' per le quali sono

trattati (art. 5, par. 1 lettera c) del regolamento ).

  In particolare, atteso che, in virtu' di quanto disposto dagli

articoli 2, 5 e 7 del decreto, gli spostamenti in entrata e in uscita

dai territori delle regioni e delle province autonome collocati in

zona arancione o rossa sono consentiti anche ai soggetti muniti delle

certificazioni verdi e che la partecipazione a determinati eventi e

manifestazioni aperte   al   pubblico   puo'   essere   condizionata

all'esibizione di tali certificazioni, si ritiene che le stesse

debbano riportare esclusivamente i seguenti dati: dati anagrafici

necessari a identificare l'interessato; identificativo univoco della

certificazione; data di fine validita' della stessa.

  Tali dati si configurano infatti quali necessari a consentire ai

soggetti preposti ai controlli di verificare che la persona che

esibisce la certificazione si trovi in una delle condizioni indicate

dal decreto (vaccinazione, guarigione o test negativo) per usufruire

della certificazione verde (in tal senso cfr. anche la posizione

espressa dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) e

dall'European Data Protection Supervisor (EDPS) nel parere congiunto

reso il 31 marzo 2021).

Alla luce del predetto principio di minimizzazione,  si ritiene

infatti che non sia pertinente indicare   sulla   certificazione

ulteriori informazioni e che non sia necessario l'utilizzo di modelli

di certificazioni verdi diversi   a   seconda   della   condizione

(vaccinazione, guarigione, test negativo) in forza della quale le

stesse sono rilasciate, atteso che il decreto non prevede ipotesi

diverse per il relativo utilizzo.

  • 4. Principio di esattezza

  Il decreto-legge del 22 aprile 2021, 52, si ritiene violi anche il

principio di esatezza dei dati secondo cui gli stessi devono essere

esatti e, se necessario, aggiornati e devono essere adottate tutte le

misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i

dati inesatti rispetto alle finalita' per le quali sono trattati

(art. 5, par. 1, lettera d) del regolamento).

  Considerato che, secondo quanto indicato nel decreto, l'utilizzo

delle predette certificazioni costituirebbe una delle condizioni per

consentire gli spostamenti dalle regioni e   province   autonome

collocati in zona arancione o rossa, ovvero per limitare la liberta'

di spostamento individuale, nonche' per poter partecipare ad eventi e

manifestazioni aperte al pubblico, e' necessario che le stesse siano

redatte sulla base di informazioni esatte e aggiornate. Il requisito

di esattezza dei dati si pone infatti come essenziale   nella

valutazione della proporzionalita' della   limitazione   e   della

idoneita' della misura di contenimento e contrasto dell'emergenza

epidemiologica da Covid-19. [...]

  • 5. Principio di trasparenza

  Il decreto-legge viola il principio di trasparenza non indicando in

modo chiaro le puntuali finalita' perseguite, le caratteristiche del

trattamento e i soggetti che possono trattare i dati raccolti in

relazione all'emissione e al controllo delle certificazioni verdi

(articoli 5, par. 1, lettera e) e 6, par. 3, lettera b) del

regolamento). Il decreto infatti, oltre a non individuare in modo

puntuale le finalita', non indica i soggetti che trattano le predette

informazioni e che possono accedervi, nonche' quelli deputati a

controllare la validita' e l'autenticita' delle certificazioni verdi. 

Al riguardo, si rappresenta che il decreto-legge non specifica la

titolarita' dei trattamenti effettuati ai fini dell'emissione e del

controllo delle predette certificazioni verdi e in particolare di

quelli posti in essere attraverso la «Piattaforma Nazionale DGC» per

l'emissione e validazione delle certificazioni   verdi   digitali

Covid-19. Tale piattaforma, secondo quanto indicato nell'art. 9 del

decreto, costituirebbe il sistema informativo nazionale per il

rilascio e la verifica e l'accettazione di certificazioni Covid-19

interoperabili a livello nazionale ed europeo. In particolare, si

rileva che il decreto-legge non individua l'Ente presso il quale

sara' istituita la predetta piattaforma e non specifica la connessa

titolarita' dei trattamenti dei dati personali effettuati attraverso

tale sistema informativo. L'assenza di indicazioni in ordine alla titolarita' del trattamento

non consente pertanto agli interessati di esercitare i diritti in

materia di protezione dei dati personali previsti dal regolamento

(articoli 15 e ss. del regolamento).

  • 6. Principi di limitazione della conservazione e di integrita' e

  • riservatezza

  Le disposizioni del decreto violano anche il   principio   di

limitazione della conservazione, secondo cui i dati devono essere

conservati in una forma che consenta   l'identificazione   degli

interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle

finalita' per le quali sono trattati (articoli 5, par. 1, lettera e)

e 6, par. 3, lettera b) del regolamento).

  Cio' assume particolare rilievo tenuto conto che le disposizioni

sembrerebbero introdurre misure temporanee, destinate a   essere

sostituite da quelle individuate in sede europea.

  Si rileva inoltre che le disposizioni del decreto non forniscono

adeguata garanzia rispetto al principio di integrita' e riservatezza,

atteso che non sono indicate le misure che si intende adottare per

garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la

protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da

trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla

distruzione o dal danno accidentali (articoli 5, par. 1, lettera f) e

32 del regolamento).

Ritenuto

[...]

Considerato che l'utilizzo della certificazione verde e' operativo

a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto-legge

e', quindi, urgente l'esigenza di intervenire al fine di tutelare i

diritti e le liberta' degli interessati.

[...] a) ai sensi dell'art. 58, par 2, lettera a), del regolamento

avverte tutti i soggetti coinvolti nel trattamento e, in particolare,

i Ministeri della salute, dell'interno, dell'innovazione tecnologica

e della transizione digitale e dell'economia e delle finanze, degli

affari regionali e la Conferenza delle regioni e delle province

autonome del fatto che i trattamenti di dati personali effettuati in

attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge del 22 aprile

2021, n. 52, sulla base delle motivazioni espresse in premessa,

possono violare le disposizioni del regolamento di cui agli articoli

5, 6, par. 3, lettera b), 9, 13, 14, 25 e 32;

[...]”

Da partito Unione Nazionale Italiana notiamo con stupita incredulità in secundis la completa omertà in merito alla delibera sopracitata da parte di tutti i media.

E' un piacere conoscere anche la tua opinione scrivici a info@partitounionenazionaleitaliana.it