Tra il silenzio dalle banche e l’emergenza: sull’accesso al credito per le imprese secondo lo Stato.

Dal canale Twitter del Senato della Repubblica Italiana recente la notizia in via definitiva dell’approvazione del decreto sull’accesso al credito per le imprese cosiddetto Decreto Liquidità sul quale il ministro D’Incà, a nome del Governo, aveva posto la questione di fiducia nella seduta del 3 giugno, ovvero è stato approvato il decreto legislativo n°1829, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2020 n°23. Nell’articolo ci addentriamo in questioni di diritto sull’economia per vedere cosa è messo, almeno formalmente, a disposizione dei cittadini.

di Elettra Nicodemi

Considerato il fatto che sulla penisola si riscontrano enormi difficoltà sul piano economico e creditizio, siamo andati a leggere a proposito dei decreti (d.l.) che tra marzo e maggio 2020 sono stati approvati, lista di cui citiamo in particolare per punti (a) il decreto legge n. 18/2020, detto anche Cura Italia; (b) il n. 23/2020 (decreto Liquidità); e (c) il n. 34/2020 detto decreto Rilancio; accenniamo qui in via banalmente divulgativa a cosa è proposto dalle misure di sostegno economico alle imprese micro piccole e medie (mpmi) che autocertifichino di avere subito temporanea carenza di liquidità in seguito all'emergenza covid-19; rimandando cortesemente per ufficiali e dove specifiche al testo del Provvedimento Misure fiscali e finanziarie per l’emergenza Corona virus della Camera dei Deputati del 5 giugno 2020 e eventualmente al sito istituzionale del Fondo di garanzia PMI, in costante aggiornamento.

Vediamo dunque i decreti a, b, c:

(a)Con il cosiddetto Cura Italia viene data formalmente la possibilità di usufruire di una moratoria ex lege sui finanziamenti in essere; le Micro piccole e Medie imprese (mpmi) di cui tratta questo decreto sono imprese alle quali, all’entrata in vigore del Cura Italia (17 marzo 2020) sono stati accordati mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito che non presentavano esposizioni classificabili, come deteriorate. Le banche e gli altri soggetti finanziatori possono accedere, su richiesta, ad una garanzia, pari al 33% degli importi, rilasciata da apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI. Lo stato ha stanziato per questa apposita sezione 1,73 miliardi di euro per il 2020 (poi sceso a 1,43 miliardi e poi rifinanziato dal D.L. n. 34/2020). La moratoria opera sino al 30 settembre 2020. Vi è poi un Addendum all'Accordo per il Credito 2019 stipulato il 22 maggio 2020 tra Confindustria, ABI e le altre Associazioni imprenditoriali. Le misure previste dall'Addendum (che di fatto estendono la portata della moratoria ex lege) potranno essere richieste fino al 30 giugno 2020. Per le mpmi beneficiarie della moratoria è prevista la sospensione fino al 30 settembre 2020 delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e ai sistemi di informazione creditizia.

(b)Con il Decreto Liquidità n° 23/2020 entrano in scena SACE S.p.A. e il Fondo di garanzia delle PMI come previsto nello schema di garanzie straordinarie e transitorie sui finanziamenti bancari alle imprese, vediamo nel seguito.

SACE è una azienda quotata in borsa attiva nell'export credit, nell'assicurazione del credito, nella protezione degli investimenti, nelle garanzie finanziarie, nelle cauzioni e nel factoring e altro e interviene per categorie di imprese medio grandi e agisce per imprese che hanno esaurito la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia PMI.

I finanziamenti garantiti sono beneficiabili da imprese di qualsiasi dimensione, comunque le Pmi in via prioritaria sono tenute a rivolgersi al Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi e alle garanzie di ISMEA per quanto concerne le imprese del settore primario, ovvero agricolo, agroalimentare e della pesca. Restano escluse dai benefici le società che controllano o sono controllate da una società residente in un Paese o territorio non cooperativo a fini fiscali.

SACE S.p.A dovrebbe concedere - fino al 31 dicembre 2020 - garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma da questi concessi alle imprese con sede in Italia colpite dall'epidemia con esito di riduzione del fatturato secondo specifiche.

Il tetto massimo complessivo di esposizione è fissato a 200 miliardi di euro come previsto dall'articolo 1, esposizione creditizia di cui -come da ulteriore- almeno 30 miliardi destinati alle PMI che comprendono qui anche i lavoratori autonomi, i liberi professionisti con Partita Iva, le associazioni professionali e le società tra professionisti.

Gli impegni assunti secondo alcune specifiche da SACE sono garantiti dallo Stato, motivo per il quale presso il Ministero dell'economia e delle finanze è stato istituito un Fondo a copertura dei relativi oneri statali, con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni di euro per il 2020.

Fino alla fine del 2020, l'intervento del Fondo di garanzia PMI è a titolo gratuito (senza pagamento di commissioni).

In merito all'importo massimo garantito: fino a 5 milioni di euro per singola impresa beneficiaria, la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza sanitaria per il virus covid19.

Ammesse a garanzia non solo le Pmi ma anche le imprese Mid-cap (fino a 499 dipendenti).

Come da revisione parlamentare del decreto, l’accesso al fondo per i nuovi finanziamenti di durata fino a 10 anni e di importo fino a 30.000 euro è concesso in favore di Pmi e altri (ovvero persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker) in modo gratuito e automatico, con copertura del 100 percento sia in garanzia diretta che -secondo specifiche- in riassicurazione.

(c)In breve, il Fondo di garanzia Pmi viene rifinanziato dal decreto legge n. 23/2020 di 1.729 milioni di euro per l'anno 2020. Il recente d.l. n. 34/2020, cosiddetto decreto Rilancio, rifinanzia il Fondo di ulteriori 3.950 milioni di euro per il 2020, per le già previste finalità di potenziamento ed estensione del relativo ambito di operatività. Quanto all'attivazione delle misure sopra indicate e a ulteriori sul 34/2020, si rinvia a specifiche.


Italia, 06 giugno 2020

articolo scritto dalla nostra Giornalista, Dott.ssa Elettra Nicodemi,

Capo Redattrice Ufficio Stampa del Partito Unione Nazionale Italiana