Trattiamo in questo articolo della cosiddetta Certificazione verde per Covid 19 e lo facciamo in maniera fondata, attraverso la pubblicazione di stralci che riteniamo significativi della delibera del 23 aprile 2021 rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; il green pass istituito con il decreto legge 52 del 22 aprile 2021 non rappresenta una valida base giuridica; dal punto di vista della privacy è illegale, secondo noi, frutto di dittatura. La delibera che citiamo dello scorso 23 aprile, è un documento ufficiale emesso e pubblicato in Gazzetta Ufficiale dal Garante per la Protezione dei Dati Personali ed è denominato per esteso “Avvertimento in merito ai trattamenti effettuati relativamente alla certificazione verde per COVID-19, prevista dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. (Provvedimento n. 156). (21A02576) (GU Serie Generale n.104 del 03-05-2021)”. Intendiamo qui proporre in maniera divulgativa e rigorosa il contenuto dell’atto al fine di fare conoscere la sua esistenza e il suo contenuto, trattasi infatti di un pronunciamento statale ufficiale che a nostro avviso tutti dovrebbero conoscere e a cui rimandiamo in ogni caso previa la lettura diretta sul sito web gazzettaufficiale.it Il garante per la protezione dei dati personali con le dovute premesse traccia il quadro della situazione che deriva dall’attuazione del certificato verde e suo utilizzo, poi in merito osserva : “Per i profili di competenza dell'Autorita' si osserva che il decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, non rappresenta una valida base giuridica per l'introduzione e l'utilizzo dei certificati verdi a livello nazionale. Nel progettare l'introduzione della certificazione verde, quale misura volta a contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, si ritiene che non si sia tenuto adeguatamente conto dei rischi, di seguito illustrati, che l'implementazione della misura determina per i diritti e le liberta' degli interessati, e, quindi, non siano state adottate le misure tecniche e organizzative adeguate per attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, integrando nel trattamento degli stessi le garanzie necessarie a soddisfare i requisiti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 e a tutelare i diritti degli interessati (art. 25, par. 1, del regolamento)." In particolare, si ritiene che le disposizioni di cui al decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, presentino le seguenti criticita': 1. Mancata consultazione del Garante [...] Il carattere di urgenza della norma non costituisce condizione ostativa al preventivo coinvolgimento dell'Autorita', atteso che il Garante, nell'ultimo anno, consapevole della necessita' che le disposizioni sottoposte alla sua attenzione fossero adottate tempestivamente, ha sempre reso i pareri di propria competenza sugli atti normativi predisposti in merito all'emergenza sanitaria in tempi molto ristretti, fornendo, laddove necessario, il proprio parere anche d'urgenza a firma del Presidente [...] Nell'imminenza dell'adozione del predetto decreto legge, il Presidente ha inoltre inviato una nota al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute proprio in merito al necessario coinvolgimento dell'Autorita' in fase di adozione dell'atto normativo in materia di passaporti vaccinali (note del 21 aprile 2021). ]...] Si segnala inoltre che l'introduzione della certificazione verde, quale misura volta a contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, determinando un trattamento sistematico di dati personali, anche relativi alla salute, su larga scala, che presenta un rischio elevato per i diritti e le liberta' degli interessati in relazione alle conseguenze che possono derivare alle persone con riferimento alla limitazione delle liberta' personali, avrebbe reso sicuramente opportuno effettuare una preventiva valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35, par. 10 del regolamento. Cio', in particolare, in quanto la misura, prevista dal decreto legge, entra in vigore sin dal giorno successivo alla sua pubblicazione. 2. Inidoneita' della base giuridica Come anzidetto il predetto decreto-legge non rappresenta una valida base giuridica per l'introduzione e l'utilizzo dei certificati verdi a livello nazionale in quanto risulta privo di alcuni degli elementi essenziali richiesti dal regolamento (articoli 6, par. 2 e 9) e dal codice in materia di protezione dei dati personali (articoli 2-ter e 2-sexies).[...] L'assenza di una puntuale indicazione delle finalita' non consente neanche una valutazione in ordine alla compatibilita' delle predette certificazioni con quanto previsto a livello europeo, tenuto peraltro anche conto che il loro utilizzo sembrerebbe essere temporaneo in attesa dell'adozione delle analoghe certificazioni individuate dall'Unione europea. Al riguardo, si rileva che la norma risulta anche priva dell'indicazione delle motivazioni in forza delle quali si rende necessario introdurre, in via provvisoria, le predette certificazioni verdi, stante la prossima adozione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato verde digitale (2021/0068 (COD) del 17 marzo 2021), con riferimento alla quale sono state fornite indicazioni dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) e dall'European Data Protection Supervisor (EDPS) nel parere congiunto reso il 31 marzo 2021 [...] La mancata indicazione delle motivazioni che hanno indotto il Governo all'adozione provvisoria delle predette certificazioni, in attesa degli analoghi documenti previsti a livello unionale, non permette infine di valutare se lo stesso abbia tenuto in debita considerazione i rischi di eventuali disallineamenti in merito alle caratteristiche e alle funzionalita' dei due documenti. 3. Principio di minimizzazione dei dati Il decreto-legge viola il principio di minimizzazione dei dati secondo cui gli stessi devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalita' per le quali sono trattati (art. 5, par. 1 lettera c) del regolamento ). In particolare, atteso che, in virtu' di quanto disposto dagli articoli 2, 5 e 7 del decreto, gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle regioni e delle province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi e che la partecipazione a determinati eventi e manifestazioni aperte al pubblico puo' essere condizionata all'esibizione di tali certificazioni, si ritiene che le stesse debbano riportare esclusivamente i seguenti dati: dati anagrafici necessari a identificare l'interessato; identificativo univoco della certificazione; data di fine validita' della stessa. Tali dati si configurano infatti quali necessari a consentire ai soggetti preposti ai controlli di verificare che la persona che esibisce la certificazione si trovi in una delle condizioni indicate dal decreto (vaccinazione, guarigione o test negativo) per usufruire della certificazione verde (in tal senso cfr. anche la posizione espressa dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) e dall'European Data Protection Supervisor (EDPS) nel parere congiunto reso il 31 marzo 2021). Alla luce del predetto principio di minimizzazione, si ritiene infatti che non sia pertinente indicare sulla certificazione ulteriori informazioni e che non sia necessario l'utilizzo di modelli di certificazioni verdi diversi a seconda della condizione (vaccinazione, guarigione, test negativo) in forza della quale le stesse sono rilasciate, atteso che il decreto non prevede ipotesi diverse per il relativo utilizzo. 4. Principio di esattezza Il decreto-legge del 22 aprile 2021, 52, si ritiene violi anche il principio di esatezza dei dati secondo cui gli stessi devono essere esatti e, se necessario, aggiornati e devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalita' per le quali sono trattati (art. 5, par. 1, lettera d) del regolamento). Considerato che, secondo quanto indicato nel decreto, l'utilizzo delle predette certificazioni costituirebbe una delle condizioni per consentire gli spostamenti dalle regioni e province autonome collocati in zona arancione o rossa, ovvero per limitare la liberta' di spostamento individuale, nonche' per poter partecipare ad eventi e manifestazioni aperte al pubblico, e' necessario che le stesse siano redatte sulla base di informazioni esatte e aggiornate. Il requisito di esattezza dei dati si pone infatti come essenziale nella valutazione della proporzionalita' della limitazione e della idoneita' della misura di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. [...] 5. Principio di trasparenza Il decreto-legge viola il principio di trasparenza non indicando in modo chiaro le puntuali finalita' perseguite, le caratteristiche del trattamento e i soggetti che possono trattare i dati raccolti in relazione all'emissione e al controllo delle certificazioni verdi (articoli 5, par. 1, lettera e) e 6, par. 3, lettera b) del regolamento). Il decreto infatti, oltre a non individuare in modo puntuale le finalita', non indica i soggetti che trattano le predette informazioni e che possono accedervi, nonche' quelli deputati a controllare la validita' e l'autenticita' delle certificazioni verdi. Al riguardo, si rappresenta che il decreto-legge non specifica la titolarita' dei trattamenti effettuati ai fini dell'emissione e del controllo delle predette certificazioni verdi e in particolare di quelli posti in essere attraverso la «Piattaforma Nazionale DGC» per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi digitali Covid-19. Tale piattaforma, secondo quanto indicato nell'art. 9 del decreto, costituirebbe il sistema informativo nazionale per il rilascio e la verifica e l'accettazione di certificazioni Covid-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo. In particolare, si rileva che il decreto-legge non individua l'Ente presso il quale sara' istituita la predetta piattaforma e non specifica la connessa titolarita' dei trattamenti dei dati personali effettuati attraverso tale sistema informativo. L'assenza di indicazioni in ordine alla titolarita' del trattamento non consente pertanto agli interessati di esercitare i diritti in materia di protezione dei dati personali previsti dal regolamento (articoli 15 e ss. del regolamento). 6. Principi di limitazione della conservazione e di integrita' e riservatezza Le disposizioni del decreto violano anche il principio di limitazione della conservazione, secondo cui i dati devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalita' per le quali sono trattati (articoli 5, par. 1, lettera e) e 6, par. 3, lettera b) del regolamento). Cio' assume particolare rilievo tenuto conto che le disposizioni sembrerebbero introdurre misure temporanee, destinate a essere sostituite da quelle individuate in sede europea. Si rileva inoltre che le disposizioni del decreto non forniscono adeguata garanzia rispetto al principio di integrita' e riservatezza, atteso che non sono indicate le misure che si intende adottare per garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (articoli 5, par. 1, lettera f) e 32 del regolamento). Ritenuto [...] Considerato che l'utilizzo della certificazione verde e' operativo a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto-legge e', quindi, urgente l'esigenza di intervenire al fine di tutelare i diritti e le liberta' degli interessati. [...] a) ai sensi dell'art. 58, par 2, lettera a), del regolamento avverte tutti i soggetti coinvolti nel trattamento e, in particolare, i Ministeri della salute, dell'interno, dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale e dell'economia e delle finanze, degli affari regionali e la Conferenza delle regioni e delle province autonome del fatto che i trattamenti di dati personali effettuati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, possono violare le disposizioni del regolamento di cui agli articoli 5, 6, par. 3, lettera b), 9, 13, 14, 25 e 32; [...]” Da partito Unione Nazionale Italiana notiamo con stupita incredulità in secundis la completa omertà in merito alla delibera sopracitata da parte di tutti i media. E' un piacere conoscere anche la tua opinione scrivici a info@partitounionenazionaleitaliana.it




















